LAVORO DOMESTICO: ARRIVA IL CODICE DEONTOLOGICO PER COLF, BADANTI E BABY

NOVE REGOLE DI COMPORTAMENTO PER ASSISTENTI IN FAMIGLIA

L’Italia è uno dei paesi più longevi del pianeta; decisamente un aspetto positivo che però porta con sé la crescente necessità di un’assistenza famigliare strutturata nel tempo volta a rendere meno oneroso lo sforzo del singolo nucleo.

Questo documento definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali operanti nell’ambito dell’assistenza familiare. Si tratta di 9 articoli che chiariscono altrettanti principi e buone prassi, a partire dal modo di esprimersi: l'assistente familiare deve utilizzare un linguaggio educato, non offensivo, non aggressivo o autoritario. E ancora rispetto della privacy: che si tratti della cura di un anziano o di un bambino o più semplicemente del lavoro in casa, il domestico è tenuto a mantenere riservatezza su tutte le informazioni sensibili cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue attività. Linguaggio educato, attenzione alla privacy, rispetto per il metodo educativo scelto dalla famiglia e per le regole della casa: arriva il codice deontologico per colf, badanti e baby sitter. Il documento, una novità assoluta per il comparto domestico, è contenuto all'interno della norma tecnica Uni 11766:2019 con la quale vengono per la prima volta stabiliti i requisiti relativi all'attività professionale degli assistenti familiari.
In nessun caso l'assistente familiare può percuotere o aggredire fisicamente i membri della famiglia, fatta salva la legittima difesa e, nel caso dell'assistenza a bambini, è tenuto ad attenersi al metodo educativo scelto dai genitori.
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’assistente familiare: collaboratore familiare (colf), baby sitter, badante.
Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e dalle attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.
La norma non si applica alle attività e alle professioni sanitarie e socio-assistenziali regolamentate.